Negli aeroporti succede, sempre con più frequenza, che si verifichino dei disservizi per i viaggiatori a causa della cancellazione del volo, del negato imbarco o del ritardo prolungato. La materia è stata oggetto di analisi e conseguente pronuncia da parte della Ottava Sezione della Corte di Giustizia Europea.
In particolare, la domanda di pronuncia pregiudiziale ha riguardato l’interpretazione degli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso dei disservizi di cui sopra.
La fattispecie: Flightright Vs American Airlines
La Corte, interpellata nell’ambito di una controversia tra la Flightright, società di assistenza legale ai passeggeri aerei, e l’American Airlines Inc., compagnia aerea, relativamente a una compensazione pecuniaria che è stata richiesta ai sensi del regolamento n. 261/2004, si è pronunciata sul ritardo prolungato di un volo all’arrivo alla sua destinazione finale.
Nella fattispecie una passeggera ha stipulato con un’agenzia di viaggi un contratto di intermediazione costituito da un unico biglietto elettronico per un volo che collegava Stoccarda (Germania) a Zurigo (Svizzera), operato dalla Swiss International Air Lines AG e due voli che collegavano, rispettivamente, Zurigo (Svizzera) a Filadelfia (Stati Uniti) e Filadelfia a Kansas City (Stati Uniti), operati dall’American Airlines.
Il numero del biglietto figurava sulle carte d’imbarco dei sopracitati voli. Dal fascicolo a disposizione della Corte, inoltre, si evinceva che detto biglietto indicava l’American Airlines quale prestatore di servizi e conteneva un unico numero di prenotazione relativo all’intero tragitto. In più, l’agenzia di viaggi ha emesso una fattura indicante un prezzo di acquisto unico per l’intero itinerario, anche per il ritorno da Kansas City a Stoccarda, via Chicago (Stati Uniti) e Londra (Regno Unito). Mentre i voli che collegavano Stoccarda a Zurigo e Zurigo a Filadelfia sono stati operati secondo la previsione, quello che collegava Filadelfia a Kansas City ha subito un ritardo di oltre quattro ore all’arrivo.
Il rinvio della Corte Federale Tedesca
In primo grado, davanti ai giudici tedeschi, la Flightright, alla quale sono stati ceduti i diritti derivanti da tale ritardo, ha chiesto all’American Airlines il pagamento di una compensazione pecuniaria di 600 euro, secondo l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004. In questo caso il ricorso è stato rigettato e confermato anche in appello dal Tribunale del Land, di Stoccarda, in quanto l’American Airlines non fosse la compagnia aerea che aveva effettuato il volo in partenza dal territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea.
Così il regolamento n. 261/2004 non sarebbe applicabile nei suoi confronti e, di conseguenza, non sarebbe dovuta alcuna compensazione pecuniaria ai sensi del citato regolamento. Quindi, la Flightright ha proposto ricorso per Cassazione dinanzi al giudice del rinvio, la Corte Federale Tedesca, il quale ritenne che l’esito della controversia dipendesse dall’interpretazione degli articoli 2, 3 e 7 del regolamento n. 261/2004.
La Corte di Giustizia Europea sul negato imbarco
La Corte di Giustizia ha dichiarato che l’articolo 2 (lettera h) del regolamento (CE) n. 261/2004 istituisce le regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Ciò deve essere interpretato: la nozione di “volo in coincidenza” vuol dire che “comprende un’operazione di trasporto costituita da più voli, effettuati da vettori aerei operativi diversi che non siano vincolati da uno specifico rapporto giuridico, qualora tali voli siano stati combinati da un’agenzia di viaggi che abbia fatturato un prezzo totale ed emesso un unico biglietto per detta operazione”.
Quindi, in conclusione, un passeggero in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea e vittima di un ritardo prolungato all’arrivo dell’ultimo volo, può ottenere la compensazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 7 del citato regolamento.