Scopri perché RimborsamiTu è GRATUITO

Servizio gratuito, sempre e comunque!

Non dovrai pagare alcun compenso per il nostro servizio e non verrà trattenuta nessuna percentuale sulla somma a te spettante: le spese per il nostro lavoro sono sempre a carico della compagnia aerea.

Non ti verrà richiesto di pagare alcun tipo di spesa, neppure in caso di giudizio o addirittura in caso di sconfitta.

Scopri perché RimborsamiTu è GRATUITO
+39 380 6959193
  • Volo in ritardo
  • Volo cancellato
  • Compagnie Aeree
    • Air Europa
    • Air Malta
    • Austrian Airlines
    • Blue Air
    • Blue Panorama
    • Danish Air Transport
    • Easyjet
    • Iberia
    • ITA Airways
    • Lufthansa
    • Norwegian Air Shuttle
    • Ryanair
    • TAP Air Portugal
    • Turkish Airlines
    • Volotea
    • Vueling
    • Wizz Air
  • Scopri di più
    • Altri servizi
      • Negato imbarco
      • Rinuncia al volo
    • Come Funziona
      • I tuoi diritti
      • FAQ
    • RimborsamiTu
      • Chi siamo
      • Blog

Compensazione ai passeggeri in caso di cancellazione volo, negato imbarco o ritardo prolungato – Sentenza del 6 ottobre 2022

27 Gen alle 7:55 pm
Nessun commento

Negli aeroporti succede, sempre con più frequenza, che si verifichino dei disservizi per i viaggiatori a causa della cancellazione del volo, del negato imbarco o del ritardo prolungato. La materia è stata oggetto di analisi e conseguente pronuncia da parte della Ottava Sezione della Corte di Giustizia Europea.

In particolare la domanda di pronuncia pregiudiziale ha riguardato l’interpretazione degli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso dei disservizi di cui sopra.

La fattispecie: Flightright Vs American Airlines

La Corte è stata interpellata nell’ambito di una controversia tra la Flightright, società di assistenza legale ai passeggeri aerei, e l’American Airlines Inc., compagnia aerea, relativamente a una compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento n. 261/2004, richiesta a causa del ritardo prolungato di un volo all’arrivo alla sua destinazione finale.

Nella fattispecie una passeggera ha stipulato, con un’agenzia di viaggi, un contratto di intermediazione costituito da un unico biglietto elettronico per un volo che collegava Stoccarda (Germania) a Zurigo (Svizzera), operato dalla Swiss International Air Lines AG e due voli che collegavano, rispettivamente, Zurigo (Svizzera) a Filadelfia (Stati Uniti) e Filadelfia a Kansas City (Stati Uniti), operati dall’American Airlines.

Il numero del biglietto figurava sulle carte d’imbarco dei sopracitati voli. Dal fascicolo a disposizione della Corte, inoltre, si evinceva che detto biglietto indicava l’American Airlines quale prestatore di servizi e conteneva un unico numero di prenotazione relativo all’intero tragitto. In più, l’agenzia di viaggi ha emesso una fattura indicante un prezzo di acquisto unico per l’intero itinerario, anche per il ritorno da Kansas City a Stoccarda, via Chicago (Stati Uniti) e Londra (Regno Unito).

Mentre i voli che collegavano Stoccarda a Zurigo e Zurigo a Filadelfia sono stati operati secondo la previsione, quello che collegava Filadelfia a Kansas City ha subito un ritardo di oltre quattro ore all’arrivo.

Il rinvio della Corte Federale Tedesca

In primo grado, davanti ai giudici tedeschi, la Flightright, alla quale sono stati ceduti i diritti derivanti da tale ritardo, ha chiesto all’American Airlines il pagamento di una compensazione pecuniaria di 600€, secondo l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004. In questo caso il ricorso è stato rigettato e confermato anche in appello dal Tribunale del Land, di Stoccarda, in quanto l’American Airlines non fosse la compagnia aerea che aveva effettuato il volo in partenza dal territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea. Così il regolamento n. 261/2004 non sarebbe applicabile nei suoi confronti e, di conseguenza, non sarebbe dovuta alcuna compensazione pecuniaria ai sensi del citato regolamento. Quindi, la Flightright ha proposto ricorso per Cassazione dinanzi al giudice del rinvio, la Corte Federale Tedesca, il quale ritenne che l’esito della controversia dipendesse dall’interpretazione degli articoli 2, 3 e 7 del regolamento n. 261/2004.

La pronuncia della Corte di Giustizia Europea

La Corte di Giustizia ha dichiarato che “l’articolo 2 (lettera h) del regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, deve essere interpretato nel senso che la nozione di “volo in coincidenza” “comprende un’operazione di trasporto costituita da più voli, effettuati da vettori aerei operativi diversi che non siano vincolati da uno specifico rapporto giuridico, qualora tali voli siano stati combinati da un’agenzia di viaggi che abbia fatturato un prezzo totale ed emesso un unico biglietto per detta operazione”. Quindi, in conclusione, un passeggero in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea e vittima di un ritardo prolungato all’arrivo a destinazione dell’ultimo volo può avvalersi del diritto di compensazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 7 di detto regolamento.

Articolo precedente
Caro voli verso la Sicilia, l’antitrust apre un’istruttoria: “Servono approfondimenti. Gravi distorsioni del mercato”.
Articolo successivo
Rimborso per volo cancellato oppure è meglio cambiare biglietto? Ecco cosa fare

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Compila questo campo
Compila questo campo
Inserisci un indirizzo email valido.
Devi accettare i termini per procedere

Ottieni il tuo rimborso aereo gratuito!

RimborsamiTu.it

RimborsamiTu.it è un team di professionisti specializzati nel diritto dei trasporti in grado di aiutarti a ottenere il tuo rimborso aereo.

Il rimborso aereo è gratuito?

Al 100%! Le nostre spese di assistenza vengono pagate direttamente dalle compagnie aeree responsabili. Per cui, ti assistiamo gratis.

Come funziona?

Bastano 2 minuti: compili il modulo e al resto pensiamo noi. Contatteremo la compagnia e torneremo da te a risarcimento ottenuto.

© RimborsamiTu 2017-2021 | All rights reserved | Avv. Andrea Salvatore Giordano | P.Iva 06593180828

  • Privacy Policy
  • Termini e condizioni