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Rimborsi aerei in caso rinuncia: cosa spetta?

Agosto 1, 2020
Intorno alla fine di febbraio i casi di contagio Covid in alcune zone dell’Italia erano in aumento. Ciò ha costretto il Governo all’emanazione di un atto temporaneo avente forza di legge: il Decreto Legge n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. L’art. 28 del menzionato D.L. disciplinava la questione del “rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici”.
 

Cosa determina l’art.28 del decreto legge? 

Nello specifico, la disposizione rendeva applicabile l’art. 1463 c.c. sulla impossibilità sopravvenuta al caso di impossibilità di muoversi da una delle zone indicate come “rosse”, a causa del diffuso contagio,  o di raggiungere la destinazione prevista, nel caso in cui lo Stato estero avesse imposto dei limiti all’accesso. In questi casi, poi, il vettore avrebbe potuto scegliere tra il riaccredito della somma versata o l’emissione di un voucher dell’intero importo corrisposto per l’acquisto del titolo di viaggio e della durata di un anno. 

Quindi al passeggero spetta il riaccredito della somma versata o l’emissione di un voucher dell’intero importo corrisposto nei seguenti casi :

  • a) passeggero nei confronti del quale è stata disposta la quarantena;
  • b) passeggero residente, domiciliato o destinatario di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio;
  • c) passeggero risultato positivo al virus COVID-19 per il quale è disposta la quarantena;
  • d) passeggero che ha programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti (quindi con partenza o arrivo nelle zone rosse);
  • e) passeggero che ha programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura,a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti;
  • f) passeggero intestatario di titolo di viaggio, acquistato in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

Riapertura delle frontiere 

E’ importante ricordare che dal 3 giugno l’Italia ha riaperto le frontiere e permette gli spostamenti fra regioni, quindi i passeggeri che hanno rinunciato al volo dopo tale data non hanno diritto né al rimborso del prezzo del biglietto né al voucher, tranne se il volo è stato cancellato dalla compagnia o se permangono limitazioni all’ingresso dei cittadini nel paese di destinazione. I passeggeri i cui casi rientrano nelle fattispecie sopra descritte e non hanno ricevuto né il riaccredito della somma versata né l’emissione di un voucher possono fare richiesta sul sito www.rimborsamitu.it  
 

Se hai bisogno di assistenza, ti invitiamo quindi a contattarci. Saremo lieti di aiutarti! Per poter richiedere il rimborso, basta compilare il modulo riportato di seguito. Una volta compilato il modulo verrai contattato quanto prima dal nostro Staff, che ti fornirà tutte le informazioni utili per ottenere il rimborso. Non esitare a contattarci o a farci contattare! Si può richiedere il rimborso in maniera facile e veloce compilando il modulo, al resto penserà RimborsamiTu!

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