Danno da vacanza rovinata per smarrimento bagagli. Trattasi di responsabilità contrattuale
Quando si decide di partire per una vacanza può accadere, durante il viaggio, che al rientro si sia costretti ad adire le vie legali per chiedere il risarcimento del danno da vacanza rovinata. La normativa applicabile nella fattispecie è quella relativa alla responsabilità contrattuale e agli obblighi che ne derivano.
Tra le norme vigenti più pregnanti vi è l’art. 1176 del codice civile che impone, a chiunque sia tenuto all’adempimento di un’obbligazione, di utilizzare la cosiddetta “diligenza del buon padre di famiglia”. Altra normativa è quella che impone alle parti contrattuali di adempiere la prestazione secondo correttezza e buona fede. In questi casi si può richiedere il risarcimento del danno e, quando il danno è rilevante, la risoluzione del contratto per giusta causa.
In tal senso in una recente ordinanza, la n. 18320/2019, la Corte di Cassazione ha affrontato il tipico caso di vacanza rovinata, relativa allo smarrimento bagagli presso l’aeroporto.
La Compagnia aerea si opponeva a qualsiasi tipo di responsabilità affermando la presenza in aeroporto di altri soggetti facenti campo ad altre società aventi la responsabilità sui bagagli.
I giudici di legittimità hanno affermato che la responsabilità della Compagnia aerea deriva non soltanto dall’ordinamento italiano ma bensì dalla normativa europea e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia sul danno da vacanza rovinata.
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