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Rimborso volo per Coronavirus: come funziona?

Settembre 21, 2021

Il trasporto aereo è stato certamente uno degli ambiti maggiormente coinvolti dall’emergenza Covid.

Superati i primi mesi di emergenza sanitaria, caratterizzati da limitazioni negli spostamenti e voli cancellati da parte delle compagnie, a complicare la vita dei passeggeri ha contribuito un quadro normativo confusionario.

Continuate a chiederci non solo dei rimborsi Covid Ryanair, dei rimborsi Covid Volotea, dei rimborsi Easyjet per Coronavirus o dei rimborsi Covid ITA Airways ma in generale di come affrontare la tematica a prescindere dalla compagnia in questione.

Per fare chiarezza sulla situazione riportiamo quindi alcune linee guida:

Posso rinunciare al volo e richiedere il rimborso?

1. Malattia

In caso di malattia o tampone positivo è possibile rinunciare al volo prenotato e richiedere il rimborso integrale del prezzo del biglietto.

Il rimborso si potrà richiedere anche nel caso in cui la malattia riguardi un prossimo congiunto del passeggero.

In questo caso spetta il rimborso della somma pagata per l’acquisto del biglietto.

2. Destinazione impone quarantena

Il fatto che la destinazione imponga una quarantena, non è di per sé un motivo valido per rinunciare al volo.

Non si tratta infatti di un impedimento oggettivo che rende impossibile per il passeggero usufruire del volo.

Per tale ragione non sarà possibile in questi casi richiedere il rimborso del prezzo del biglietto.

3. Divieto di spostamento imposto delle Autorità competenti

Nei casi in cui i provvedimenti governativi, a causa dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria, impongano un divieto di spostamento, il passeggero può rinunciare al volo e chiedere alla Compagnia il rimborso del prezzo del biglietto.

La mancata partenza, infatti, non dipende dalla sua volontà ma da un divieto governativo, cui il passeggero non può contravvenire.

4. Destinazione consente sbarco solo ai vaccinati

Questa ipotesi è leggermente più controversa.

Infatti, se è vero che il passeggero si trova nella materiale impossibilità di effettuare il volo, dato che il Paese di destinazione non consentirebbe lo sbarco, bisogna anche considerare che, se tale obbligo fosse già previsto al momento dell’acquisto del biglietto, potrebbe dirsi conosciuto e accettato dal passeggero.

Ti consigliamo di contattarci per valutare insieme nello specifico.

5. Green Pass

Anche in questo caso, la situazione è abbastanza incerta.

Da un lato al passeggero è vietata la partenza, in quanto dal 01.09.2020 il Green Pass è divenuto obbligatorio per gli spostamenti a lungo raggio, dall’altro, se tale obbligo fosse già previsto al momento dell’acquisto del biglietto, potrebbe dirsi conosciuto e accettato dal passeggero.

Anche in questo caso, ti consigliamo di contattarci per valutare insieme nello specifico.

La Compagnia mi ha riconosciuto un voucher, posso pretendere il rimborso?

1. Prima del 30.09.2020

Per venire incontro alle difficoltà del settore aereo, il c.d. Decreto Cura Italia ha previsto che per i voli compresi tra il 08.03.2020 e il 30.09.2020 le Compagnie aeree potessero riconoscere un voucher in luogo del rimborso monetario.

Tale previsione, molto criticata, risulta in effetti contraria a quanto previsto dal Reg. 261/04, il quale, in quanto norma comunitaria, dovrebbe risultare prevalente.
Per questi motivi il nostro Staff consiglia una valutazione ad hoc del caso, al fine di prendere in considerazione un’eventuale azione volta ad ottenere il rimborso in luogo del voucher.

Ad esempio, non c’è dubbio sul fatto che si possa pretendere il rimborso, nel caso in cui il voucher sia scaduto, senza che sia stato utilizzato.
Da valutare anche il diritto alla compensazione pecuniaria, ossia a quel risarcimento forfettario che va da un minimo di 250 a un massimo di 600 euro.

2. Dopo il 30.09.2020

I voli successivi alla data del 30.09.2020 non possono essere rimborsati tramite voucher. Le Compagnie, per evitare che la somma dei rimborsi ai vari passeggeri, porti ad un grande esborso, tendono comunque a riconoscere un voucher.

Resta però diritto del passeggero pretendere il rimborso della somma spesa per l’acquisto del biglietto.

A questo rimborso, molto probabilmente, si sommerà la compensazione pecuniaria compresa tra 250 e 600 euro.

Voucher in scadenza, cosa fare?

Quella della scadenza dei voucher è una delle questioni più ricorrenti che ci vengono sottoposte. Moltissimi passeggeri temono infatti che il mancato utilizzo del voucher, che spesso risulta comprensibile, viste le attuali difficoltà nel viaggiare, comporti la perdita totale di quanto pagato.

Da questo punto di vista, ci sentiamo di rassicurare tutti coloro che si trovano in questa situazione, assicurando che il voucher, anche a seguito della sua scadenza, risulta convertibile in un rimborso monetario.

Anzi, è proprio il c.d. Decreto Cura Italia a prevedere che a seguito del mancato utilizzo del voucher, il passeggero possa richiedere il rimborso della somma a suo tempo pagata per il volo. Purtroppo, però, non sempre le Compagnie forniscono percorsi semplici e intuitivi per richiedere questo rimborso, per cui non possiamo che consigliare di rivolgersi al nostro Staff per ricevere assistenza nel caso in cui ci si trovi in tale situazione.

Spetta la compensazione pecuniaria se mi è stato cancellato un volo?

La compensazione pecuniaria è un risarcimento forfettario, che può variare dai 250 euro ai 600 euro, che le Compagnie sono obbligate a riconoscere nei casi di ritardo (superiore alle 3 ore), cancellazione o overbooking.

La Compagnia non è tenuta a riconoscere questa somma, solo nel caso in cui il disservizio sia dipeso da una circostanza eccezionale, ossia da un evento che non dipende dal vettore aereo.

L’emergenza coronavirus, con il conseguente divieto di spostamento, è certamente inquadrabile come circostanza eccezionale, ma occorre fare alcune precisazioni.

La pandemia è stata una circostanza eccezionale solamente nei primi mesi di emergenza, quelli compresi tra marzo a giugno del 2020.
A partire dal 03.06.2020, con il venir meno del divieto di spostamento tra Regioni, l’emergenza pandemica non può più dirsi circostanza eccezionale.

Per questo motivo, per i ritardi, le cancellazioni e gli overbooking successivi alla data del 03.06.2021, riteniamo che ai passeggeri spetti una compensazione pecuniaria compresa tra i 250 e i 600 euro.

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