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Ritardi aerei: non è mai troppo tardi

Giugno 11, 2016
1 Commento
ritardi aerei

Il tempo è denaro, si sa

Per la precisione, in materia di trasporto aereo, due anni possono valere una somma compresa tra i 250 e i 600 euro. Sono, infatti, due gli anni a disposizione del passeggero per richiedere la compensazione pecuniaria cui ha diritto in caso di ritardo, overbooking o cancellazione. Com’è noto, la quantificazione della compensazione pecuniaria si basa su un ritardo di almeno 3 ore e sulla distanza che ha percorso, o avrebbe dovuto percorrere, il vettore aereo. Così, per una tratta inferiore ai 1500 Km si ha diritto a una somma pari a 250 €. Per una tratta compresa tra i 1500 e i 3500 Km a 400€ e per viaggi superiori ai 3500 Km a 600€.

Anche tu hai subito NEGLI ULTIMI DUE ANNI un ritardo aereo superiore alle 3 ore, una cancellazione del volo o un negato imbarco?

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La quantificazione della compensazione pecuniaria è la medesima in tutto il territorio europeo. Così non è per quanto riguarda il termine di prescrizione per ottenere la somma cui si avrebbe diritto. Il Regolamento CE 261/04 non si occupa in effetti di fornire un’indicazione precisa in merito, cosicché la giurisprudenza ha ritenuto che ciascuno Stato membro potesse disciplinarlo in conformità con la propria legislazione.

Come funziona quindi?

A tali conclusioni si è giunti a seguito di una  sentenza del Novembre 2012 della Corte di Giustizia. La sentenza era stata chiamata a pronunciarsi sui termini di prescrizione delle azioni risarcitorie a seguito di cancellazione di un volo.
La questione riguardava un cittadino europeo che, dopo tre anni, richiedeva la compensazione pecuniaria stabilita dal Regolamento CE 261/04, vedendosi però eccepire dal vettore aereo la prescrizione dell’azione. Il Giudice adito, nel caso di specie in Spagna, considerando la mancata indicazione di un termine di prescrizione nel Regolamento CE 261/04,  rimetteva quindi la questione alla Corte di Giustizia , chiedendo se andasse applicato il termine indicato dalla Convenzione di Montreal o le disposizione proprie di ciascuno Stato membro.

Per il risarcimento derivante da danno o avaria al bagaglio


La Corte di Giustizia, come si anticipava precedentemente, riteneva che la mancata indicazione di un termine di prescrizione da parte del Regolamento CE 261/04 non potesse che lasciare spazio all’applicazione della legislazione dei singoli Stati membri, purché i rimedi offerti da questi ultimi si ispirassero ai principi di effettività ed equivalenza rispetto ai casi analoghi previsti dal diritto interno. In ragione di ciò, con particolare riferimento all’Italia, è utile sottolineare come la legislazione italiana si sia uniformata a quella internazionale prevista dalla Convenzione di Montreal: pertanto, i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati a termine di decadenza di 2 anni; gli stessi diritti non sono però soggetti alle norme interne che regolano la prescrizione. In questo caso il passeggero dovrà avanzare il reclamo entro soli 7 giorni esauriti i quali il passeggero decade dall’azione.

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1 Commento. Nuovo commento

  • Francesco cannizzo
    Settembre 26, 2019 4:38 pm

    Buona idea essere supportati.

    Rispondi

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