È stata condannata a pagare la compensazione pecuniaria di 250 euro e le spese legali, la compagnia aerea low cost Ryanair che ha rifiutato di elargire al passeggero quanto dovuto perché ha deciso di puntare sull’eccezionalità della circostanza, rigettata però dal giudice di pace di Catania, grazie all’azione decisiva di Rimborsami Tu.
La fattispecie
Il fatto riguarda il volo FR1040 da Zara a Catania del 14 luglio 2022, con partenza prevista alle ore 11:15, giunto a destinazione con oltre tre ore di ritardo. Per questo motivo, secondo il Regolamento Comunitario 261 del 2004, la compagnia aerea è tenuta ad emettere la compensazione pecuniaria di 250 euro a passeggero.
In questo caso, però, Ryanair ha invocato il verificarsi di una circostanza eccezionale, un evento di bird-strike nella fase di atterraggio che ha colpito l’aereo in una precedente tratta, da Varsavia verso Zara, e ha costretto il velivolo a restare sulla pista in attesa di essere controllato dai tecnici, con conseguenti ritardi dei voli successivi che dovevano essere effettuati con lo stesso aereo.
«Dal rapporto ingegneristico sul controllo del volo è emerso che il mezzo non ha subito nessun danno in seguito all’impatto con il volatile, infatti, è stato rimesso in servizio alle ore 13:55 – scrivono i legali di Ryanair – Dunque, atteso il ricorrere di una circostanza del tutto eccezionale ed imprevedibile, va escluso il diritto alla compensazione pecuniaria».
Sentenza positiva per Rimborsami Tu
Non erano, però, d’accordo i legali di Rimborsami Tu che hanno deciso di rivolgersi al giudice di pace che ha dato loro ragione. «Il ricorrente ha lamentato di non essere stato informato sulle circostanze del ritardo. Anche in caso di circostanza eccezionale, però, il passeggero deve essere informato ed assistito durante l’attesa – ha precisato Andrea Giordano, legale di Rimborsami Tu, che si è occupato di questo caso –. Inoltre, per affermazione della stessa compagnia aerea, il ritardo è stato causato da una circostanza che ha interessato non il volo in oggetto, ma un precedente volo, operato dallo stesso aeromobile, con diversa tratta».
«Ciò significa che il volo non ha ritardato a causa di una circostanza eccezionale avvenuta nella tratta prenotata dal nostro assistito. In seguito, però, la compagnia ha proceduto a sostituire l’aeromobile. Questo dimostra che Ryanair aveva la possibilità di sostituire il mezzo anche prima e che, adottando le misure del caso per tempo, avrebbe potuto evitare il verificarsi del ritardo – ha ricordato ancora l’avvocato Giordano -. Da qui il venir meno di una condizione ritenuta rilevante per escludere l’eccezionalità».
«Inoltre, come è precisato anche nella sentenza, il bird-strike è da intendersi ormai come una circostanza prevedibile nella ordinaria gestione dei voli, rientrando nella prevedibilità delle circostanze nel caso di traffico aereo – dichiara infine Andrea Giordano -. Pertanto, la domanda per ottenere la compensazione pecuniaria è stata accolta e la compagnia è stata condannata al pagamento di 250 euro in favore del nostro assistito e al pagamento dalle spese del giudizio».
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