Termini e condizioni
(ex L. 4 agosto 2017, n. 124)


RimborsamiTu è un portale che si occupa di fornire informazioni sui diritti dei passeggeri nonché di fornire ausilio ai passeggeri che hanno subito disservizi ex Reg. CE 261/04.

Il portale ed ogni diritto connesso sono di proprietà di Andrea Salvatore Giordano (P. Iva 06593180828)

Articolo 1. Oggetto del contratto e servizi offerti da www.rimborsamitu.it

1. La presentazione dei servizi forniti sul sito www.rimborsamitu.it (o sulle altre pagine a questo collegate) non rappresenta un’offerta vincolante di conclusione di un contratto.
2. Lo Staff di RimborsamiTu si occupa di richiedere la puntuale applicazione del Regolamento UE n. 261/04 (o di ogni altro Regolamento e/o normativa sui diritti del passeggero in vigore e applicabile al viaggio aereo oggetto del reclamo), in base al quale e in conformità con le disposizioni ivi contenute, le compagnie aeree potrebbero essere tenute al pagamento di una “compensazione pecuniaria” e/o di un indennizzo in favore del passeggero.
3. Lo Staff di RimborsamiTu curerà – per conto del proprio Cliente – la presentazione del reclamo per la richiesta, in via stragiudiziale, alle compagnie aeree della prevista “compensazione pecuniaria”, nonché tutta l’attività ad essa collegata ivi compresa l’eventuale proposizione di una domanda giudiziale nei confronti del vettore tenuto al versamento della predetta compensazione. Tale richiesta non escluderà la possibilità, per il Cliente, di avanzare altre richieste di pagamento nei confronti della compagnia aerea come, ad esempio, la perdita di opportunità e/o altri danni comunque scaturenti dal contratto di trasporto.

Articolo 2. Conclusione del contratto

1. Con l’accettazione dei Termini e Condizioni di contratto e l’invio del Form “RIMBORSI AEREI”, il Cliente presenta a RimborsamiTu un’offerta vincolante per la conclusione di un contratto di rappresentanza per la presentazione del reclamo (e di tutta l’attività ad esso collegata, ivi compresa l’eventuale proposizione di una domanda giudiziale), al fine di ottenere la compensazione pecuniaria, eventualmente dovuta ai sensi del Regolamento UE n. 261/04 o di ogni altro Regolamento e/o normativa sui diritti del passeggero in vigore e applicabile al viaggio aereo oggetto dello stesso reclamo.
2. RimborsamiTu si riserva di accettare l’incarico solo a seguito della verifica della sussistenza dei presupposti contenuti nel Regolamento UE n.261/04 (o di ogni altro Regolamento e/o normativa sui diritti del passeggero in vigore e applicabile al viaggio aereo oggetto del reclamo) e della ricezione della documentazione richiesta per la predisposizione del reclamo.

Articolo 3. Costi e Pagamento

1. In tutti i casi di conseguimento della “compensazione pecuniaria” richiesta (o di una parte di essa), nel rispetto dei presenti Termini e Condizioni, a RimborsamiTu non sarà dovuta alcuna somma a titolo di compenso e di rimborso per le spese sostenute, tenuto conto che ogni importo sarà liquidato direttamente dalla compagnia aerea ovvero liquidata dal Giudice adito.
2. Qualora il reclamo per l’ottenimento della “compensazione pecuniaria” risulti infruttuoso, nessun compenso e/o rimborso spese sarà dovuto a RimborsamiTu per l’attività svolta.
3. Nessun interesse può essere richiesto relativamente al periodo compreso tra il pagamento in entrata effettuato dalla compagnia aerea e il pagamento in uscita effettuato da RimborsamiTu in favore del Cliente.
4. I pagamenti saranno effettuati in EURO e mediante l’utilizzo del bonifico bancario (SEPA).

Articolo 4. Doveri e obblighi del passeggero

1. Con l’accettazione dei Termini e Condizioni di contratto e l’invio del Form “RIMBORSI AEREI”, il Cliente si impegna e obbliga a:
– fornirci tutta la documentazione richiesta ai fini di una corretta predisposizione del reclamo;
– comunicarci, tempestivamente, eventuali variazioni dei dati già in nostro possesso e relativi al reclamo;
– non dar seguito ad eventuali iniziative conciliative intraprese direttamente dalla Compagnia nei suoi confronti;
– non incaricare terzi soggetti a richiedere la “compensazione pecuniaria” per Suo conto, senza il consenso di RimborsamiTu;
– sottoscrivere la quietanza liberatoria in favore della compagnia aerea per l’ottenimento della “compensazione pecuniaria” richiesta;
– autorizzare RimborsamiTu ad accreditare sul proprio conto corrente la “compensazione pecuniaria” ottenuta dalla compagnia aerea e, successivamente, ad accreditarla sul Suo conto corrente al netto della commissione di cui al precedente art. 3.1;
2. Con l’accettazione dei Termini e Condizioni di contratto e l’invio del Form “RIMBORSI AEREI”, il Cliente acconsente, inoltre, che RimborsamiTu non accetti buoni viaggio e/o altre prestazioni di pari tenore a titolo di indennizzo e che simili offerte – da parte delle compagnie aeree – saranno considerate come un rifiuto della compensazione pecuniaria dovuta.
3. Con l’accettazione dei Termini e Condizioni di contratto e l’invio del Form “RIMBORSI AEREI”, il Cliente garantisce che nessuna procedura di reclamo sia stata affidata in gestione a terzi e che nessuna controversia legale, avente ad oggetto la medesima pretesa, sia in fase di predisposizione o pendente nei confronti della compagnia aerea.

Articolo 5. Doveri e obblighi di RimborsamiTu

1. RimborsamiTu, a seguito della presa in carico della pratica, si impegna e obbliga a:
– verificare la sussistenza dei presupposti per la presentazione del reclamo ai sensi del Regolamento UE n. 261/04 (o di ogni altro Regolamento e/o normativa sui diritti del passeggero in vigore e applicabile al viaggio aereo oggetto del reclamo);
– inoltrare, per conto e nell’interesse del Cliente, la richiesta di “compensazione pecuniaria” e tutta la documentazione necessaria;
– anticipare tutte le spese di gestione del reclamo;
– gestire la pratica di reclamo sino a conclusione e le comunicazioni con la compagnia aerea;
– accreditare sul conto corrente del Cliente la “compensazione pecuniaria” ottenuta dalla compagnia aerea al netto della commissione di cui all’art. 3.1;
– non richiedere al Cliente alcun compenso, commissione o rimborso spese in caso di reclamo infruttuoso.

Articolo 6. Nomina di un avvocato

1. Nel caso in cui l’attività stragiudiziale posta in essere (reclamo iniziale) non risulti sufficiente per l’ottenimento della “compensazione pecuniaria”, RimborsamiTu potrà nominare un avvocato al fine di recuperare, anche giudizialmente, quanto dovuto al Cliente a titolo di “compensazione pecuniaria”. La valutazione circa la possibilità di procedere innanzi al Giudice di Pace resta a carico del Team di RimborsamiTu, che, sulla base delle evidenze fornite dalla Compagnia aerea, potrà decidere di non dare seguito alla pratica.

2. In caso di azione giudiziaria (nei confronti della vettore tenuto al versamento della “compensazione pecuniaria”), RimborsamiTu concluderà – sempre per conto del Cliente e ai sensi degli articoli 77 del codice di procedura civile e 1387 del codice civile – un contratto di mandato direttamente con un proprio legale di fiducia.

3. In tutti i casi di nomina di un avvocato, RimborsamiTu sosterrà i costi necessari (ivi inclusi quelli per l’instaurazione del giudizio) e pagherà le competenze del legale nominato, che resteranno a carico di RimborsamiTu anche nel caso in cui le azioni legali risultassero infruttuose, anche con riferimento all’eventuale condanna al pagamento delle spese della controparte.

Articolo 7. Durata e risoluzione del contratto

1. Il presente contratto si intenderà concluso dopo che, accolta la richiesta di indennizzo da parte della compagnia aerea, il Cliente avrà percepito il pagamento ai sensi del precedente art. 3, ovvero quando Le comunicheremo:
– la mancanza dei presupposti richiesti dal Regolamento UE n. 261/04 (o di ogni altro Regolamento e/o normativa sui diritti del passeggero in vigore e applicabile al Suo viaggio aereo) per la presentazione del reclamo;
– la probabile infruttuosità di ulteriori azioni stragiudiziali ed eventuali azioni giudiziali (ai sensi del precedente art. 6, a seguito del rifiuto della compagnia aerea di liquidare la chiesta “compensazione pecuniaria”.
2. Il presente contratto, inoltre, potrà essere risolto in qualsiasi momento da entrambe le parti con effetto immediato, previa comunicazione scritta.

Articolo 8. Diritto di recesso del consumatore

1. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, avrà diritto di recedere dal presente contratto, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di quattordici giorni dall’accettazione dei presenti Termini e Condizioni di contratto e dall’invio del Form “RIMBORSI AEREI”.
2. Il diritto di recesso può essere esercitato con l’invio, entro il suddetto termine, di una comunicazione con le seguenti modalità: – raccomandata a/r indirizzata a RimborsamiTu, con sede in Palermo (90141) in Via Mariano Stabile, 250 o via e-mail indirizzata a info@rimborsamitu.it

Articolo 9. Privacy

RimborsamiTu utilizzerà i dati personali del Cliente al solo ed unico scopo di conseguire la “compensazione pecuniaria” e/o l’indennizzo spettante in conformità con il presente accordo e nel rispetto di tutte le leggi vigenti e applicabili in materia di Privacy e Protezione dei dati personali. Pertanto, con l’accettazione dei presenti Termini e Condizioni di contratto e l’invio del Form “RIMBORSI AEREI” il Cliente acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per un uso pertinente al contenuto del presente accordo.

Articolo 10. Legge applicabile e foro competente

1. Al presente contratto si applica la legge Italiana.
2. Per ogni controversia relativa al presente contratto, il Foro esclusivamente competente (con espressa esclusione di qualsiasi altro eventualmente configurabile) è quello del Tribunale di Palermo, salva la facoltà di RimborsamiTu di adirne ogni altro eventualmente competente ai sensi di legge.
3. Nel caso di contratto concluso con un consumatore, il Foro competente sarà quello individuato dall’art. 63 del Decreto Legislativo n. 206 del 2005.