Il tuo Rimborso Aereo
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Scopri se hai diritto a un rimborso!
La disciplina in materia di trasporti di persone e merci è abbastanza complessa ed è il frutto di una serie di interventi normativi che hanno visto una sempre maggiore attenzione nei confronti del passeggero.
In Italia, l’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha provato a sintetizzare l’intera disciplina tramite la Carta dei diritti del passeggero, la quale sintetizza le principali garanzie a tutela dei viaggiatori.
Le principali norme a tutela del passeggero sono:
- Convenzione di Montreal del 1999
- Regolamento Europeo (CE) 261/2004
Convenzione di Montreal
La normativa generale riguardo il trasporto aereo internazionale è attualmente rappresentata dalla Convenzione di Montreal del 28 Maggio 1999, ratificata dall’Italia con L. 10 Gennaio 2004 n.12. che modifica la Convenzione firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929.
Mediante tale Convenzione gli Stati firmatari hanno inteso fornire una tutela uniforme all’intera materia dei trasporti internazionali, fornendo così una tutela uniforme a tutti i passeggeri.
Per trasporto internazionale bisogna intendere ogni trasporto di persone o merci effettuato con aeromobile il cui luogo di partenza e il luogo di arrivo sia situato sul territorio di uno degli Stati firmatari della Convenzione.
Non si considera invece trasporto internazionale il volo all’interno di un unico Stato, senza scalo in uno Stato terzo.
La disciplina introdotta, senz’altro più rigorosa rispetto alle precedenti previsioni della Convenzione di Varsavia del ’29, modifica il regime della responsabilità del vettore aereo in materia di trasporto.
Secondo la Convenzione del ’29, infatti, il vettore aereo poteva fornire la prova liberatoria dell’adozione di tutte le misure necessarie per evitare il danno o dell’impossibilità di adottarle (art. 20 Varsavia 1929 e art. 951 c. nav. abr.), senza dover fornire la prova della non imputabilità del fatto dannoso.
Le nuove previsioni modificano invece il regime della responsabilità del vettore aereo, prevedendo che quest’ultimo provi di non aver potuto impedire il prodursi del danno alle cose, adottando provvedimenti idonei, secondo canoni di diligenza professionale.
Una delle più importanti previsioni introdotte riguarda il limite alla responsabilità del vettore aereo.
L’art. 22 della Convenzione di Montréal prevede un risarcimento fino a 100.000 DSP per passeggero pari a circa € 110.000,00 e fino a 17 DSP (circa 19 euro) per kg di bagaglio in caso di compagnie aeree che aderiscono alla Convenzione di Varsavia.
Resta inteso che le cifre di cui sopra, dovranno essere proporzionate all’entità del danno subito.
Regolamento europeo (CE) 261/2004
Facendo seguito alla Convenzione di Montreal, l’Unione Europea ha deciso di introdurre una disciplina di maggior dettaglio per i casi di disservizio aereo.
Per questa ragione è stato emanato il Regolamento CE 261/04, il quale mira a fornire tutele specifiche per i casi di ritardo, cancellazione o overbooking.
In particolare, oltre a prevedere specifiche forme di assistenza per i passeggeri vittime delle fattispecie di cui sopra, la nuova normativa prevede una forma specifica di risarcimento, la compensazione pecuniaria, qualora il disservizio dovesse integrare gli estremi previsti.
La compensazione pecuniaria rappresenta quindi una sorta di risarcimento forfettario fisso, compreso tra i 250 e i 600 euro, a seconda della lunghezza della tratta, assolutamente slegato dal rimborso del prezzo del biglietto e dall’ammontare di quest’ultimo.
Il Regolamento di cui sopra si applica a qualsiasi vettore aereo comunitario, nonché a qualsiasi vettore aereo la cui tratta includa la partenza da un Paese comunitario.
Tali previsioni, avendo fonte comunitaria, risultano prevalenti su qualsiasi altra disciplina di diritto interno che dovesse fornire forme di minore tutela.
Diritto all’assistenza
In tutti i casi in cui si realizzino le fattispecie previste dal Regolamento 261/04, la Compagnia aerea sarà tenuta a prestare un’assistenza specifica nei confronti del passeggero.
In particolare, il vettore aereo dovrà fornire:
• pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
• adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti
• trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
• due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.
Nell’ipotesi in cui la Compagnia aerea ometta di fornire l’assistenza prevista, il passeggero potrà comunque anticipare le somme necessarie al soddisfacimento di tali bisogni, richiedendo successivamente il rimborso.
Volo in ritardo: cosa spetta
Secondo il Reg. CE 261/04 , nel caso in cui il piano di volo previsto riporti un ritardo superiore alle 3 ore, al passeggero spetta la compensazione pecuniaria.
Occorre sottolineare come il calcolo del ritardo debba essere effettuato facendo riferimento all’orario di arrivo, non a quello di partenza. Non rileverà quindi che il volo sia partito con più di 3 ore di ritardo, se all’arrivo il ritardo sarà inferiore alle 3 ore.
In tale ipotesi il passeggero avrà diritto ad una compensazione pecuniaria che sarà calcolata secondo questi criteri:
– distanze inferiori o pasi a 1.500 Km > 250 euro;
– distanze comprese tra 1500 e 3500 Km > 400 euro;
– distanze superiori a 3500 Km > 600 euro;
Avendo il passeggero usufruito del volo, non avrà invece diritto al rimborso del prezzo del biglietto.
Si ricorda, infine, che la compensazione pecuniaria spetterà a condizione che il disservizio non sia dipeso da circostanza eccezionale (ad esempio maltempo o sciopero dei controllori di volo).
Volo cancellato: cosa spetta
Se il volo è stato cancellato senza congruo preavviso o se la compagnia comunica la cancellazione senza offrire un volo alternativo, il passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria e al rimborso del prezzo del biglietto.
Qualora venga invece fornito un volo alternativo e questo venga accettato dal passeggero non si avrà diritto al rimborso del prezzo del biglietto ma – a determinate condizioni – alla compensazione pecuniaria.
Nello specifico, dipenderà dalla relazione tra il preavviso e il ritardo con cui il volo alternativo farà giungere a destinazione il passeggero rispetto all’itinerario di viaggio previsto.
In particolare, qualora la Compagnia abbia comunicato la cancellazione con più di 14 giorni di preavviso rispetto alla data del volo, non sarà tenuta a corrispondere alcuna forma di compensazione pecuniaria.
Se invece il preavviso è compreso tra i 14 e i 7 giorni, occorrerà fornire un volo che parta con non più di 2 ore di anticipo o che arrivi con non più di 4 ore di ritardo. In mancanza, il passeggero avrà diritto alla compensazione pecuniaria.
Infine, se è il preavviso è inferiore ai 7 giorni, la Compagnia dovrà offrire un volo che parta con non più di un’ora di anticipo e che giunga a destinazione con non più di 2 ore di ritardo. Anche in questo caso, se tale previsione non è rispettata, il passeggero avrà diritto alla compensazione pecuniaria.
Quando il passeggero ha diritto alla compensazione, questa viene calcolata secondo questi criteri:
– distanze inferiori o pasi a 1.500 Km > 250 euro;
– distanze comprese tra 1500 e 3500 Km > 400 euro;
– distanze superiori a 3500 Km > 600 euro;
Vanno ricondotte alla fattispecie della cancellazione anche le ipotesi di perdita di coincidenza o di modifica del piano di volo.
La modifica del piano di volo, in particolare, darà diritto alla compensazione pecuniaria, a seconda del preavviso con cui questa sarà stata comunicata, come nelle ipotesi sopra riportate.
Non si avrà però diritto alla compensazione pecuniaria, se la cancellazione è dipesa da una circostanza eccezionale (ad esempio motivi di sicurezza o maltempo).
Riassumendo:
ho diritto alla compensazione pecuniaria a condizione che:
– la cancellazione non sia dipesa da circostanza eccezionale;
– la Compagnia aerea non mi abbia informato con sufficiente preavviso o mi abbia fornito un volo alternativo che rientri nei parametri summenzionati;
– anche in aggiunta al rimborso del prezzo del biglietto;
ho diritto al rimborso del prezzo del biglietto:
– tutte le volte che il volo viene cancellato e non usufruisco di altro volo messo a disposizione dalla Compagnia;
– indipendentemente dai motivi che hanno portato alla cancellazione;
– anche in aggiunta alla compensazione pecuniaria;
Negato imbarco: cosa spetta
Può accadere che le Compagnie aeree accettino più prenotazioni rispetto ai reali posti a disposizione nell’aeromobile.
Quando ciò accade, i passeggeri in esubero si vedranno negato l’imbarco.
Tale pratica, che può risultare curiosa, in realtà è più frequente di quanto si immagini.
Il passeggero che si veda negato l’imbarco senza congruo preavviso, ha diritto alla compensazione pecuniaria nonché al rimborso del prezzo del biglietto.
In tali ipotesi, se la Compagnia comunica il negato imbarco, senza però fornire un volo alternativo, il passeggero avrà diritto al rimborso di quanto speso per l’acquisto del biglietto oltre alla compensazione pecuniaria.
Qualora, invece, venga fornito un volo alternativo e questo venga accettato dal passeggero, non si avrà diritto al rimborso del prezzo del biglietto, ma, a determinate condizioni, si avrà invece diritto alla compensazione pecuniaria.
In questo caso, ossia quando viene fornito un volo alternativo, il diritto alla compensazione pecuniaria dipenderà dalla relazione tra il preavviso e il ritardo con cui il volo alternativo farà giungere a destinazione il passeggero rispetto all’itinerario di viaggio previsto.
In particolare, qualora la Compagnia abbia comunicato la cancellazione con più di 14 giorni di preavviso rispetto alla data del volo, non sarà tenuta a corrispondere alcuna forma di compensazione pecuniaria.
Se invece il preavviso è compreso tra i 14 e i 7 giorni, occorrerà fornire un volo che parta con non più di 2 ore di anticipo o che arrivi con non più di 4 ore di ritardo. In mancanza, il passeggero avrà diritto alla compensazione pecuniaria.
Infine, se è il preavviso è inferiore ai 7 giorni, la Compagnia dovrà offrire un volo che parta con non più di un’ora di anticipo e che giunga a destinazione con non più di 2 ore di ritardo. Anche in questo caso, se tale previsione non è rispettata, il passeggero avrà diritto alla compensazione pecuniaria.
Quando il passeggero ha diritto alla compensazione, questa viene calcolata secondo questi criteri:
– distanze inferiori o pasi a 1.500 Km > 250 euro;
– distanze comprese tra 1500 e 3500 Km > 400 euro;
– distanze superiori a 3500 Km > 600 euro;
Riassumendo:
ho diritto alla compensazione pecuniaria a condizione che:
– la Compagnia aerea non mi abbia informato con sufficiente preavviso o mi abbia fornito un volo alternativo che rientri nei parametri summenzionati;
– anche in aggiunta al rimborso del prezzo del biglietto;
ho diritto al rimborso del prezzo del biglietto:
– tutte le volte che mi viene negato l’imbarco e non usufruisco di altro volo messo a disposizione dalla Compagnia;
– anche in aggiunta alla compensazione pecuniaria;
Nell’eventualità in cui il passeggero si trovi in una condizione di impossibilità per causa a lui non imputabile, a norma dell’art .945 del Codice della navigazione potrà rinunciare al volo e chiedere quindi la restituzione del prezzo del biglietto.
Per causa non imputabile bisogna intendere quell’evento proprio o di un prossimo congiunto che renda particolarmente difficoltoso per il passeggero usufruire del volo. Tali circostanze non devono dipendere dal passeggero e vanno interpretate in maniera restrittiva, potendosi includere tra queste situazioni come quelle in cui il passeggero venga colpito da malattia che renda sconsigliabile il volo o l’ipotesi in cui vi siano provvedimenti delle Autorità che impediscano gli spostamenti.
Qualora ricorrano tali ipotesi, sarà onere del passeggero informare tempestivamente la Compagnia aerea dell’impedimento.
Rimborso e compensazione pecuniaria: differenze
Come anticipato, occorre tener distinta dal rimborso la compensazione pecuniaria.
Mentre quando si fa riferimento al rimborso si intende la restituzione da parte della Compagnia della somma spesa dal passeggero per l’acquisto del biglietto, la compensazione pecuniaria è una cifra fissa, indipendente dall’ammontare del prezzo del biglietto, che viene riconosciuta nelle ipotesi previste dal Reg. CE 261/04.
In particolare, perché si abbia diritto al rimborso del prezzo del biglietto, è sufficiente che non si sia usufruito del volo acquistato né di altro volo messo a disposizione dalla Compagnia.
La compensazione pecuniaria, invece, non dipende dal fatto che il passeggero abbia o meno usufruito del volo acquistato o di altro volo messo a disposizione.
Il diritto alla compensazione matura semplicemente al verificarsi delle condizioni previste dal Reg. 261/04, ossia:
– l’assenza di una circostanza eccezionale;
– l’assenza di un congruo preavviso (vedi sopra).
L’ammontare previsto qualora si abbia diritto alla compensazione pecuniaria è fisso e non dipende dalla somma spesa per l’acquisto del biglietto:
- Distanze inferiori o pasi a 1.500 Km > 250 euro
- Distanze comprese tra 1500 e 3500 Km > 400 euro
- Distanze superiori a 3500 Km > 600 euro
Il rimborso delle spese sostenute
Come anticipato, quando si verifica un disservizio aereo, il passeggero ha diritto all’assistenza necessaria da parte del vettore aereo.
Può però capitare che questa non venga fornita o venga fornita in maniera solo parziale.
In tale ipotesi il passeggero potrà affrontare le spese rese necessarie dal disservizio, per poi richiederne il rimborso alla Compagnia aerea.
Il passeggero che non abbia ricevuto assistenza potrà quindi richiedere il rimborso delle seguenti spese:
• pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
• adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui
siano necessari uno o più pernottamenti
• trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
Ricordiamo che le spese sono rimborsabili a condizione che fossero necessarie, ragionevoli e appropriate.
Affinché possano essere rimborsate, inoltre, le spese devono essere comprovate dalle apposite ricevute.
Quando non si ha diritto alla compensazione pecuniaria: le circostanze eccezionali
Come riportato, condizione imprescindibile per avere diritto alla compensazione pecuniaria fino a 600 euro, è che il disservizio aereo non sia dipeso da circostanza eccezionale.
Per circostanza eccezionale bisogna intendere qualsiasi evento, che non dipenda dalla Compagnia aerea e che giustifichi il disservizio.
A titolo esemplificativo , possono rientrare tra i casi di circostanza eccezionale:
- Maltempo;
- Motivi di sicurezza o di ordine pubblico;
- Birdstrike (impatto con volatili);
- Sciopero dei controllori di volo.
Queste ipotesi, essendo fuori dal controllo della Compagnia aerea, esonerano la stessa dalla corresponsione della compensazione pecuniaria.
Occorre però sottolineare come la Compagnia aerea non solo ha l’onere di provare queste circostanze, ma è altresì tenuta a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il disservizio nonostante l’evento avverso.
Per altro, la circostanza eccezionale invocata dalla Compagnia aerea, dovrà essere oggetto di attenta verifica, in quanto , ad esempio, non tutti i casi di maltempo o di sciopero rientrano tra le circostanze eccezionali.
Le più recenti pronunce giurisprudenziali, ad esempio, hanno escluso che lo sciopero del personale della Compagnia aerea, possa rientrare tra le circostanze eccezionali.
Infine, vanno tassativamente esclusi dalle circostanze eccezionali, quegli eventi che dipendono da un fatto proprio della Compagnia, come ad esempio un malfunzionamento dell’aeromobile.
La Compagnia sostiene che vi sia una circostanza eccezionale: cosa fare
Come anticipato, la circostanza eccezionale invocata dal vettore aereo, dovrà essere attentamente verificata.
Tale evento, non solo dovrà essere estraneo alla Compagnia aerea, ma dovrà essere tale da giustificare il disservizio.
Ad esempio, non tutte le condizioni meteorologiche avverse giustificano un ritardo o una cancellazione.
Inoltre, la Compagnia, dovrà dar prova di aver adottato tutte le misure necessarie affinché il disservizio non si verificasse.
Alla luce di ciò, anche qualora la Compagnia abbia invocato una circostanza eccezionale, consigliamo sempre di rivolgersi al nostro Staff per una valutazione gratuita del caso.
Quanto tempo ho per richiedere il rimborso
Il passeggero vittima di un disservizio aereo ha fino a 2 anni per richiedere il rimborso e la compensazione pecuniaria.
I due anni decorrono dalla data prevista per il volo.
Inoltre, seconde alcune pronunce giurisprudenziali, essendo il termine previsto a pena di decadenza, al termine di due anni andrebbero aggiunto ulteriori 60 giorni, dati dalla somma delle due sospensioni feriali di agosto, durante le quali sarebbe impossibile proporre la domanda.