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Volo multi tratta: quale vettore indennizza il passeggero?

Febbraio 26, 2020
volo multi tratta

Tramite la sentenza 11 luglio 2019, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea torna a pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione del Regolamento europeo n. 261/2004, diretto a disciplinare la compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato.

Chi indennizza il cliente? 

La questione posta alla Corte è la seguente: qualora in un volo multi tratta, di cui la prima parte sia gestita da un vettore comunitario e la seconda restante dalla compagnia di un Paese terzo, rientrante nell’ambito di un accordo di code-sharing, in caso ritardo di oltre tre ore all’arrivo a destinazione, patito nell’ultima parte di tratta, l’eventuale compensazione pecuniaria spettante al passeggero andrà a gravare sul vettore comunitario o invece su quello del paese terzo, palesemente responsabile del disagio? In tal senso, l’art. 3 paragrafo 5 del Regolamento n.261/2004 chiarisce che se una compagnia aerea non ha posto in essere alcun contratto con il passeggero ma ottempera comunque agli obblighi previsti dalla normativa, il vettore è considerato come se agisse per conto di chi ha stipulato un contratto con il passeggero.

Nella fattispecie

Alcuni passeggeri prenotavano un volo da Praga a Bangkok via Abou Dhabi presso una compagnia aerea ceca. La prima tratta del volo tra Praga e Abou Dhabi è stata portata a termine dal vettore ceco senza alcuna difficoltà, così il volo è giunto puntuale alla meta. La seconda tratta (tra Abou Dhabi e Bangkok), fatta da una compagnia non comunitaria ha racimolato un ritardo all’arrivo di 488 minuti. Trovandosi di fronte ad un ritardo superiore alle tre ore i passeggeri hanno chiesto il rimborso ai sensi dell’art.7 del Regolamento n.261/2004. Davanti al diniego della compagnia, quest’ultimi hanno citato il vettore presso il Tribunale ceco competente di primo grado che ha accolto la pretesa dei passeggeri, poiché anche se non fosse stata la compagnia ceca ad effettuare direttamente la tratta con ritardo prolungato fosse comunque tenuta al pagamento della compensazione in base all’articolo 3, paragrafo 5.

La conferma 

Questa decisione è stata confermata pure dal Giudice remittente. Nella fattispecie la ratio seguita dal Tribunale deriverebbe dall’istituto giuridico della rappresentanza, cui consegue l’imputazione diretta al rappresentato di tutti gli atti posti in essere dal rappresentante. Tuttavia la sentenza del giudice remittente, alla luce di una decisione di segno opposto presa dalla Corte Federale Tedesca, veniva annulla dalla Corte Costituzionale Ceca. Così vi è la rimessione della vicenda in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

In conclusione la Corte ha accolto la pretesa dei passeggeri di cui sopra condannando il vettore ceco ad ottemperare alla richiesta di risarcimento avanzata dagli stessi protagonisti della disavventura.

 

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