Tramite la sentenza 11 luglio 2019, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è nuovamente pronunciata in via pregiudiziale sull’interpretazione del Regolamento europeo n. 261/2004, che disciplina la compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato, concentrandosi stavolta sull’articolo 3, paragrafo 5 della norma.
Chi indennizza il cliente?
La questione posta alla Corte è la seguente: nel caso di in un volo multi tratta, di cui la prima parte sia gestita da un vettore comunitario e la seconda restante dalla compagnia di un paese terzo nell’ambito di un accordo di code-sharing, se si verifica un ritardo di oltre tre ore sull’orario di arrivo a destinazione, patito nell’ultima parte di tratta, l’eventuale compensazione pecuniaria spettante al passeggero andrà a gravare sul vettore comunitario o invece su quello del paese terzo, palesemente responsabile del disagio? In tal senso, l’art. 3 paragrafo 5 del Regolamento n.261/2004 chiarisce che se una compagnia aerea non ha posto in essere alcun contratto con il passeggero ma ottempera comunque agli obblighi previsti dalla normativa, il vettore è considerato come se agisse per conto di chi ha stipulato un contratto con il passeggero.
Fattispecie
Alcuni passeggeri prenotavano un volo da Praga a Bangkok via Abou Dhabi presso una compagnia aerea ceca. La prima tratta del volo tra Praga e Abou Dhabi veniva posta in essere dal vettore ceco senza alcuna difficoltà, così il volo giungeva puntuale alla meta. La seconda tratta (tra Abou Dhabi e Bangkok), fatta da una compagnia non comunitaria nell’ambito di un accordo di code-sharing, palesava un ritardo all’arrivo di 488 minuti.
Trovandosi di fronte ad un ritardo superiore alle tre ore i passeggeri chiedevano rimborso ai sensi dell’art.7 del Regolamento n.261/2004. Davanti al diniego della compagnia, quest’ultimi citavano il vettore presso il Tribunale ceco competente di primo grado. Il Tribunale ha accolto la pretesa dei passeggeri poiché anche se non fosse stata la compagnia ceca ad effettuare direttamente la tratta con ritardo prolungato fosse comunque tenuta al pagamento della compensazione in base all’articolo 3, paragrafo 5.
Tale decisione è stata pure confermata dal Giudice remittente. Tuttavia tale sentenza del giudice remittente, alla luce di una decisione di segno opposto presa dalla Corte Federale Tedesca, è stata annulla dalla Corte Costituzionale Ceca. Così vi è la rimessione della vicenda in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Conclusione
In definitiva, la Corte ha concluso che nel caso di un volo in coincidenza (composto da due voli e oggetto di un’unica prenotazione) se la partenza avviene da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e ha la destinazione prevista in un aeroporto situato in un paese terzo, passando per l’aeroporto di un altro paese, un passeggero vittima di un ritardo di almeno tre ore a causa del secondo volo, assicurato nell’ambito di un accordo di code-sharing da un vettore aereo stabilito in un paese terzo, può proporre domanda di compensazione pecuniaria a titolo di detto regolamento nei confronti del vettore aereo comunitario che ha effettuato il primo volo.
In conclusione la Corte ha accolto la pretesa dei passeggeri di cui sopra condannando il vettore ceco ad ottemperare alla richiesta di risarcimento avanzata dagli stessi protagonisti della disavventura.
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